Art. 3.

      1. Le regioni, entro il 15 marzo di ciascun anno, presentano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali domanda per accedere alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 6. Condizione per l'ammissibilità delle domande è la trasmissione di copia dei progetti degli enti locali che le regioni intendono finanziare in tutto o in parte e di una dettagliata relazione tecnico-economica. Nel caso di richiesta di finanziamento parziale, le regioni indicano le ulteriori risorse con le quali l'ente locale intende fare fronte alla realizzazione del progetto.
      2. Non possono essere richiesti finanziamenti per progetti che non prevedono le garanzie e le caratteristiche di cui all'articolo 2, nonché forme di controllo periodico sulla loro realizzazione e sul loro funzionamento.
      3. In deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 1, per l'anno 2007 le regioni presentano le domande entro il 31 ottobre.